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Termini di Servizio per Siti Web e App: Guida Completa 2026

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5 ottobre 2026

I termini di servizio sono le condizioni generali di contratto di un sito, di un'app o di un software in abbonamento (SaaS, software as a service). Vincolano l'utente solo se poteva conoscerli prima di accettare (art. 1341 c.c.), e dal 19 giugno 2026 chi vende online ai consumatori deve offrire anche una funzione digitale di recesso.

Punti chiave

  • Nessuna legge impone un documento chiamato "termini di servizio", ma chi vende online deve fornire le informazioni che di solito contiene (D.Lgs. 70/2003 e Codice del Consumo).
  • Tra imprese, foro esclusivo, limiti di responsabilità e rinnovo tacito valgono solo se approvati specificamente per iscritto (art. 1341 c.c.).
  • Con l'ordinanza n. 20945/2026 la Cassazione non ha ritenuto sufficiente un doppio flag per approvare online una clausola vessatoria.
  • Nei contratti con i consumatori alcune clausole sono nulle anche se l'utente le ha accettate (art. 36 Codice del Consumo).
  • Per i contratti online con consumatori conclusi dal 19 giugno 2026 serve la funzione di recesso digitale (art. 54-bis Codice del Consumo).
  • Il link alla piattaforma europea ODR va tolto, perché la piattaforma ha chiuso il 20 luglio 2025.

Chi copia i termini di una piattaforma americana si ritrova con il foro competente in California, la legge dello Stato di New York e i rimborsi esclusi in ogni caso. Con un consumatore italiano nessuna delle tre clausole funziona come chi l'ha scritta si aspetta.

Un testo scritto per il diritto italiano parte da tre fonti: il codice civile per le condizioni generali di contratto, il D.Lgs. 70/2003 per il commercio elettronico e il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) quando dall'altra parte c'è un consumatore.

I termini di servizio sono obbligatori?

Nessuna norma impone un documento con questo nome. Gli obblighi riguardano il contenuto.

Il D.Lgs. 70/2003 chiede a chi offre servizi online di rendere accessibili denominazione, sede, indirizzo email, numero di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA (art. 7). Prima dell'ordine l'utente deve sapere quali passaggi portano alla conclusione del contratto, come correggere gli errori di inserimento dei dati, come viene archiviato il contratto e in quali lingue si può concludere (art. 12). Lo stesso articolo stabilisce che le condizioni generali vanno messe a disposizione in modo che l'utente possa salvarle e riprodurle.

Chi vende a consumatori aggiunge le informazioni precontrattuali dell'art. 49 del Codice del Consumo, tra cui prezzo totale comprensivo di imposte, modalità di pagamento, durata del contratto e condizioni del diritto di recesso. Raccogliere tutto in un documento unico, datato e linkato nel checkout, è il modo più semplice per dimostrare di averlo fatto.

Le clausole da scrivere

Servizio, account e uso consentito

Descrivi cosa fornisci e con quali limiti. Per un SaaS significa elencare le funzioni incluse in ogni piano, i limiti d'uso e i requisiti per aprire un account. Le regole d'uso indicano cosa è vietato e cosa succede a chi le viola.

Se ti riservi di sospendere o chiudere l'account, tieni presente che nei contratti tra imprese (B2B, business to business) la facoltà di recedere o di sospendere l'esecuzione è una delle clausole che l'art. 1341 c.c. sottopone ad approvazione specifica.

Prezzi, pagamenti e rinnovi

Negli abbonamenti scrivi periodicità, data di addebito, rinnovo automatico e modalità di disdetta. Il rinnovo tacito compare nell'elenco dell'art. 1341: con un cliente business serve l'approvazione specifica. Se il cliente è un consumatore, si presume vessatoria la clausola che fissa un termine di disdetta eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza (art. 33 Codice del Consumo).

Responsabilità

Il codice civile fissa un limite che nessun contratto può superare: è nullo il patto che esclude o limita in anticipo la responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Nei contratti B2B è diffuso un massimale pari ai corrispettivi pagati in un periodo definito, per esempio gli ultimi dodici mesi, da far approvare specificamente.

Verso i consumatori lo spazio è più stretto. Sono nulle, anche se negoziate, le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danni alla persona e quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento (art. 36 Codice del Consumo).

Modifiche ai termini

Nei contratti con i consumatori si presume vessatoria la clausola che consente di modificare il contratto unilateralmente senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (art. 33). Scrivi per quali ragioni potrai cambiare i termini, per esempio nuove norme o nuove funzioni, con quale preavviso lo comunicherai e che l'utente potrà recedere se non accetta la nuova versione.

Contenuti caricati dagli utenti

Se il servizio ospita recensioni, file o post degli utenti, i termini regolano la licenza che l'utente ti concede e i casi di rimozione. Per i servizi intermediari il Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065, art. 14) chiede di indicare nei termini le restrizioni sui contenuti, le procedure e gli strumenti di moderazione, compreso il ricorso a decisioni algoritmiche e alla revisione umana, e le regole del sistema interno di gestione dei reclami.

Legge applicabile e foro competente

Tra imprese puoi scegliere legge e foro, ma il foro esclusivo è una deroga alla competenza del giudice e rientra nell'art. 1341. Per i consumatori che acquistano online è competente in modo inderogabile il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 66-bis Codice del Consumo). Una legge straniera scelta nei termini non toglie al consumatore le tutele inderogabili della legge del Paese in cui risiede (art. 6 del Regolamento UE 593/2008, detto Roma I).

Clausole vessatorie: imprese e consumatori

L'art. 1341 c.c. elenca le clausole che valgono solo se approvate specificamente per iscritto, tra cui limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l'esecuzione, decadenze, tacita proroga o rinnovazione, clausole compromissorie e deroghe alla competenza del giudice. Su carta si usa una seconda firma che richiama le singole clausole per numero. Online la questione è rimasta aperta per anni.

Con l'ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 la Cassazione ha esaminato un contratto di somministrazione di energia elettrica concluso online tra imprese. La clausola sul foro esclusivo era stata approvata con un doppio flag, e la Corte non l'ha considerata specificamente approvata. Ha ammesso invece l'approvazione con firma elettronica, anche semplice. Nei contratti B2B con clausole vessatorie conviene quindi raccogliere una firma elettronica su quelle clausole, non una seconda casella.

Con i consumatori la regola cambia. Le clausole elencate dall'art. 33 del Codice del Consumo si presumono vessatorie fino a prova contraria e, se vessatorie, sono nulle (art. 36). Una casella spuntata non dimostra una trattativa individuale (art. 34). Alcune clausole sono nulle in ogni caso, comprese quelle che estendono l'adesione a condizioni che il consumatore non ha potuto conoscere prima di concludere il contratto.

Recesso e pulsante di recesso nel 2026

Il consumatore che acquista online ha 14 giorni per recedere senza motivare la scelta (art. 52 Codice del Consumo). Se non riceve le informazioni sul recesso, il periodo si allunga di 12 mesi (art. 53).

Per i servizi digitali il flusso di acquisto deve prevedere una scelta precisa. Se l'utente chiede di iniziare subito e poi recede, paga solo la parte di servizio già ricevuta (art. 57). Perde il diritto di recesso quando il servizio è stato prestato per intero, a condizione che avesse dato l'accordo espresso all'esecuzione immediata e accettato la perdita del diritto (art. 59). Queste dichiarazioni vanno raccolte in modo esplicito, con una casella dedicata, e non dentro l'accettazione generale dei termini.

Dal 19 giugno 2026 si aggiunge un obbligo tecnico. Il D.Lgs. 209/2025, che recepisce la direttiva UE 2023/2673, ha inserito nel Codice del Consumo l'art. 54-bis: per i contratti conclusi online con consumatori, il professionista deve offrire una funzione digitale di recesso con queste caratteristiche:

  • è ben visibile e resta disponibile per tutto il periodo di recesso;
  • chiede all'utente un secondo passaggio per confermare il recesso;
  • porta all'invio, senza ritardo, di una ricevuta su supporto durevole (per esempio una email) con il contenuto della dichiarazione, la data e l'ora;
  • la sua posizione è indicata nelle informazioni precontrattuali.

Il decreto è in vigore dal 23 gennaio 2026, ma l'obbligo riguarda i contratti conclusi dal 19 giugno 2026. Se i tuoi termini indicano ancora una email o un modulo PDF come unico canale per recedere, vanno aggiornati insieme all'interfaccia.

Il link alla piattaforma ODR va tolto

Per anni chi vendeva online ai consumatori doveva pubblicare il link alla piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie (ODR, Online Dispute Resolution). Il Regolamento UE 2024/3228 ha abrogato il regolamento che la prevedeva: la piattaforma ha chiuso il 20 luglio 2025 e con lei l'obbligo del link. Un rinvio a uno strumento che non esiste più dà al consumatore un'informazione sbagliata e va tolto dai termini e dal footer.

Come farli accettare e conservarli

Un link nel footer può bastare per un sito informativo, dove non si conclude un contratto. Quando l'utente acquista o apre un account serve un'accettazione esplicita: una casella non preselezionata, accanto al link al testo completo, prima del pulsante di conferma.

Ogni versione dei termini deve riportare la data. Registra quale versione ha accettato ciascun utente e quando: in una contestazione è la prova che ti serve. Dopo l'acquisto invia la conferma del contratto su supporto durevole, per esempio una email con il testo in PDF. Con i consumatori è un obbligo (art. 51 Codice del Consumo).

Errori frequenti

  • Termini solo in inglese per un pubblico italiano: le informazioni destinate ai consumatori vanno rese almeno in lingua italiana (art. 9 Codice del Consumo).
  • Consenso al marketing dentro l'accettazione dei termini: il GDPR (Regolamento UE 2016/679) chiede che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile dalle altre materie (art. 7), e serve una casella separata e facoltativa.
  • Recesso escluso con una formula generica: le eccezioni dell'art. 59 sono un elenco chiuso e, fuori da quei casi, la rinuncia ai diritti del consumatore è nulla (art. 143 Codice del Consumo).
  • Stessi termini per clienti business e consumatori: molte clausole valide tra imprese sono nulle con i consumatori, e servono clausole distinte o due versioni del documento.
  • Informativa privacy relegata in fondo ai termini: le informazioni dell'art. 13 GDPR devono essere facilmente accessibili (art. 12), e un paragrafo alla fine di un contratto lungo difficilmente lo è.

Con LegalDocAI.it puoi generare una bozza di Termini di Servizio per il tuo sito, la tua app o il tuo SaaS e adattarla al tuo modello di vendita. Per le clausole vessatorie nei contratti con altre imprese, fai verificare a un professionista come raccogli l'approvazione. Crea i tuoi Termini di Servizio →

I termini di servizio non sostituiscono l'informativa sul trattamento dei dati: leggi la guida all'informativa privacy per siti web. Se usi cookie di analisi o di profilazione, consulta anche la guida alla cookie policy.

Domande frequenti

I termini di servizio sono obbligatori per legge?
Nessuna norma impone un documento con questo nome. Il D.Lgs. 70/2003 (artt. 7 e 12) e, per le vendite ai consumatori, l'art. 49 del Codice del Consumo impongono però di fornire informazioni su identità del venditore, conclusione del contratto, prezzi, durata e recesso. I termini di servizio sono il documento che le raccoglie, e le condizioni generali devono poter essere salvate e riprodotte dall'utente (art. 12, comma 3, D.Lgs. 70/2003).
Basta una casella da spuntare per accettare i termini di servizio?
Per concludere il contratto online il click di accettazione è sufficiente. Per le clausole vessatorie dell'art. 1341 c.c. il discorso cambia: con l'ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 la Cassazione non ha considerato specificamente approvata una clausola sul foro esclusivo accettata con un doppio flag in un contratto tra imprese, e ha ammesso l'approvazione con firma elettronica. Nei contratti con i consumatori le clausole presunte vessatorie restano nulle anche se spuntate, salvo prova contraria del professionista (artt. 33-36 Codice del Consumo).
Cos'è il pulsante di recesso obbligatorio dal 2026?
È la funzione digitale di recesso prevista dall'art. 54-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.Lgs. 209/2025 che recepisce la direttiva UE 2023/2673. Per i contratti conclusi online con consumatori dal 19 giugno 2026, il professionista deve offrire una funzione ben visibile e disponibile per tutto il periodo di recesso, con un passaggio di conferma e una ricevuta su supporto durevole che riporta il contenuto della dichiarazione, la data e l'ora. La posizione della funzione va indicata nelle informazioni precontrattuali.
Devo ancora inserire il link alla piattaforma ODR nei termini?
No. Il Regolamento UE 2024/3228 ha abrogato il Regolamento UE 524/2013 sulla risoluzione online delle controversie: la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) ha chiuso il 20 luglio 2025 e con lei l'obbligo di pubblicare il link. I rinvii alla piattaforma vanno tolti dai termini e dal sito.
Termini di servizio e privacy policy sono la stessa cosa?
No. I termini di servizio regolano il contratto con l'utente: servizio, prezzi, responsabilità, recesso e foro competente. La privacy policy è l'informativa sul trattamento dei dati personali richiesta dall'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Hanno funzioni diverse e conviene tenerle in due documenti distinti, entrambi raggiungibili da ogni pagina del sito.
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