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Contratti9 min di lettura

Contratto di Compravendita: Guida Completa 2026

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21 ottobre 2026

Nella compravendita la proprietà passa all'acquirente con il semplice accordo, salvo eccezioni come la riserva di proprietà. Il contratto scritto serve a fissare cosa si vende, quando passa il rischio, come si paga e quali garanzie restano al compratore, che cambiano molto se dall'altra parte c'è un consumatore.

Punti chiave

  • La proprietà di un bene determinato passa all'acquirente con il consenso, anche prima della consegna e del pagamento (art. 1376 c.c.).
  • Per gli immobili il contratto scritto è obbligatorio a pena di nullità; per auto e moto serve un atto con la firma del venditore autenticata.
  • Fuori dalle vendite ai consumatori, i vizi vanno denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
  • Se un'impresa vende a un consumatore, la garanzia legale dura 2 anni e non si può escludere; per l'usato si può ridurre, ma non sotto un anno.
  • Con la riserva di proprietà il compratore diventa proprietario solo con l'ultima rata, ma sopporta i rischi dalla consegna (art. 1523 c.c.).
  • Tra imprese, se il contratto non fissa un termine, il prezzo si paga entro 30 giorni e dopo la scadenza gli interessi di mora decorrono da soli (D.Lgs. 231/2002).

Per concludere una compravendita di beni mobili bastano un ordine via email e una fattura. Restano però aperte alcune questioni: chi paga se la merce arriva danneggiata, entro quando si contestano i difetti e cosa succede se il pagamento slitta.

Le regole stanno in tre testi: il codice civile (artt. 1470 e seguenti), il Codice del Consumo quando l'acquirente è un consumatore e il D.Lgs. 231/2002 per i pagamenti tra imprese. Un contratto scritto bene parte da queste regole e decide tutto ciò che la legge lascia alle parti.

Quando passa la proprietà

In Italia la proprietà di un bene determinato passa all'acquirente nel momento in cui le parti si accordano, anche se il bene non è ancora stato consegnato né pagato (art. 1376 c.c.). Ha una conseguenza pratica: da quel momento, se il bene si distrugge per una causa non imputabile al venditore, l'acquirente deve pagare comunque il prezzo (art. 1465 c.c.).

Ci sono tre eccezioni. Se il bene è indicato solo nel genere, per esempio 50 sedie di un certo modello, la proprietà passa con l'individuazione (art. 1378 c.c.). Se il bene deve ancora essere prodotto, passa quando viene ad esistenza (art. 1472 c.c.). Con la riserva di proprietà passa con il pagamento dell'ultima rata.

La forma cambia con il tipo di bene. Per i beni mobili basta l'accordo, anche verbale. Per gli immobili serve la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.) e, per opporre l'acquisto ai terzi, la trascrizione nei registri immobiliari, possibile solo con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata: in pratica si passa dal notaio. Anche il preliminare, con cui le parti si impegnano a vendere e comprare, va fatto per iscritto (art. 1351 c.c.).

Le clausole che servono

Il bene

Descrivi il bene in modo che non possa essere confuso con un altro: marca, modello, numero di serie o matricola, quantità, stato nuovo o usato. Per l'usato elenca i difetti già noti. Quelli dichiarati nel contratto non si possono contestare in seguito, perché la garanzia non copre i vizi che il compratore conosceva (art. 1491 c.c.).

Prezzo e pagamento

Indica il prezzo, se è comprensivo di IVA, le scadenze e il mezzo di pagamento. Tra imprese, se il contratto non fissa un termine, si paga entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; un termine oltre i 60 giorni va pattuito espressamente per iscritto e non deve essere gravemente iniquo per chi vende.

Dopo la scadenza gli interessi di mora decorrono senza bisogno di sollecito, al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti, e il venditore ha diritto a 40 euro forfettari per le spese di recupero (D.Lgs. 231/2002). La clausola che esclude gli interessi di mora è nulla.

Consegna e rischio

Stabilisci luogo, data e modalità di consegna, e chi paga il trasporto. Fuori dalle vendite ai consumatori, se la merce deve viaggiare, salvo patto contrario il venditore adempie l'obbligo di consegna affidandola al vettore o allo spedizioniere e le spese di trasporto sono a carico del compratore (art. 1510 c.c.). Da quel momento il rischio del viaggio ricade di regola su chi compra.

Con un consumatore vale il contrario: se la spedizione spetta al venditore, il rischio di perdita o danneggiamento passa solo quando il consumatore, o un terzo da lui indicato diverso dal vettore, entra materialmente in possesso del bene. Fa eccezione il caso in cui il vettore l'abbia scelto il consumatore, senza che il venditore glielo proponesse (art. 63 Codice del Consumo).

Garanzie

Il contratto può ampliare le garanzie di legge, per esempio con una garanzia di buon funzionamento per un periodo stabilito (art. 1512 c.c.). Può anche limitarle, ma il patto non ha effetto se il venditore ha taciuto i vizi in mala fede (art. 1490 c.c.) e, con i consumatori, non può scendere sotto la garanzia legale.

Riserva di proprietà

Nelle vendite a rate protegge chi vende: il compratore riceve subito il bene e ne sopporta i rischi dalla consegna, ma diventa proprietario solo con l'ultima rata (art. 1523 c.c.). Per farla valere contro i creditori del compratore serve un atto scritto con data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.).

Il mancato pagamento di una sola rata che non supera un ottavo del prezzo non basta per risolvere il contratto, nonostante qualsiasi patto contrario (art. 1525 c.c.). Se il contratto si risolve, il venditore restituisce le rate ricevute, ma ha diritto a un equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del danno (art. 1526 c.c.).

Caparra o acconto

La caparra confirmatoria rafforza l'impegno. Se non adempie chi l'ha versata, l'altra parte può recedere e trattenerla; se non adempie chi l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere e chiederne il doppio (art. 1385 c.c.). L'acconto è solo un anticipo sul prezzo. Scrivi quale dei due stai usando: la differenza conta proprio quando una parte non adempie.

Vizi della cosa: tra privati e tra imprese

Quando non si tratta di una vendita da un'impresa a un consumatore, valgono le regole del codice civile. Il venditore garantisce che la cosa non ha vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).

Il compratore deve denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). Può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), oltre al risarcimento del danno se il venditore non prova di aver ignorato i vizi senza colpa (art. 1494 c.c.). Gli stessi termini valgono se mancano le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso: in quel caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1497 c.c.).

La formula "visto e piaciuto", frequente nell'usato tra privati, copre i difetti che il compratore poteva notare con un esame normale. Non protegge il venditore che ha taciuto in mala fede un vizio nascosto: in quel caso qualsiasi patto che esclude o limita la garanzia non ha effetto.

Se compra un consumatore

Se il venditore è un'impresa o un professionista e l'acquirente è un consumatore, si applica la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, riformata dal D.Lgs. 170/2021 per i contratti dal 1° gennaio 2022:

  • il venditore risponde dei difetti di conformità esistenti alla consegna che si manifestano entro 2 anni;
  • se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già alla consegna (prima della riforma il periodo era di 6 mesi);
  • l'azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna, salvo i difetti occultati con dolo;
  • il consumatore non ha più l'onere di denunciare il difetto entro 2 mesi dalla scoperta;
  • per i beni usati le parti possono ridurre la durata della garanzia, ma non sotto un anno.

Il consumatore chiede prima la riparazione o la sostituzione del bene; la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto arrivano se il ripristino è impossibile, troppo oneroso o non avviene in tempi ragionevoli. Un'impresa non può eliminare la garanzia legale con formule come "senza garanzia" o "visto e piaciuto".

Se la vendita avviene online o comunque a distanza, il consumatore ha anche 14 giorni per recedere senza motivazione, e per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026 il venditore deve offrire una funzione digitale di recesso.

Auto e moto usate

I veicoli sono beni mobili registrati. Tra privati la proprietà passa con l'accordo, ma l'atto di vendita deve avere la firma del venditore autenticata, in Comune, presso uno sportello del PRA (Pubblico registro automobilistico) o in un'agenzia di pratiche auto autorizzata.

Il passaggio di proprietà va registrato entro 60 giorni dall'autentica (art. 94 Codice della Strada). Finché non è registrato, il veicolo risulta intestato al venditore, che rischia di ricevere le multe dell'acquirente. Conviene scrivere nel contratto chi presenta la pratica ed entro quando, e indicare data e ora della consegna del veicolo e delle chiavi.

Vendita o appalto?

Se il bene va realizzato su misura, il contratto può essere un appalto e non una vendita, con regole diverse su vizi, varianti e recesso. Il criterio usato dai giudici è la prevalenza: se conta soprattutto la consegna di un bene, anche da produrre, è vendita; se conta soprattutto il lavoro per realizzarlo secondo le richieste del cliente, è appalto.

Vendite a imprese di altri Paesi

Nelle vendite di merci tra imprese con sede in Stati diversi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1980, come l'Italia, la Convenzione si applica in automatico. Ha regole proprie su conformità, denuncia dei difetti e risoluzione. Indicare la legge italiana non basta a escluderla, perché la Convenzione fa parte del diritto italiano: se vuoi le regole del codice civile, scrivi espressamente che la Convenzione non si applica.

Errori frequenti

  • Consegnare prima di incassare senza riserva di proprietà: la proprietà è già passata e, se il compratore non paga, al venditore restano la richiesta di risoluzione e il recupero del credito.
  • Lasciare il prezzo indeterminato: se il venditore vende abitualmente quel bene, si presume il prezzo che pratica normalmente (art. 1474 c.c.), che può non essere quello che l'acquirente si aspettava.
  • Non documentare la consegna: senza documento di trasporto o verbale firmato è difficile dimostrare da quando decorrono i termini di garanzia.
  • Comprare senza visure: per i veicoli una visura PRA, per gli immobili le visure ipotecarie e catastali mostrano ipoteche, fermi e altri gravami sul bene.
  • Limitare la garanzia nelle condizioni generali di vendita senza approvazione specifica: tra imprese una clausola che limita la responsabilità del venditore va approvata specificamente per iscritto (art. 1341 c.c.).

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Se il bene va realizzato su misura, leggi la guida al contratto di appalto privato. Se vendi online ai consumatori, recesso e condizioni generali sono spiegati nella guida ai termini di servizio.

Domande frequenti

Il contratto di compravendita deve essere fatto per iscritto?
Per i beni mobili no: la vendita si conclude anche a voce o con uno scambio di email, ma un contratto scritto è la prova più semplice di cosa è stato venduto e a quali condizioni. Per gli immobili la forma scritta è obbligatoria a pena di nullità (art. 1350 c.c.) e per la trascrizione serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Per auto e moto l'atto di vendita deve avere la firma del venditore autenticata, perché il passaggio di proprietà va registrato al PRA (Pubblico registro automobilistico) entro 60 giorni dall'autentica.
Quando passa la proprietà del bene all'acquirente?
Con il consenso delle parti, anche prima della consegna e del pagamento (art. 1376 c.c.). Fanno eccezione i beni indicati solo nel genere, per cui la proprietà passa con l'individuazione (art. 1378 c.c.), i beni ancora da produrre, per cui passa quando vengono ad esistenza (art. 1472 c.c.), e la vendita con riserva di proprietà, in cui passa con il pagamento dell'ultima rata (art. 1523 c.c.).
Entro quanto tempo si possono contestare i difetti della cosa acquistata?
Dipende da chi compra. Nelle vendite tra privati o tra imprese i vizi vanno denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). Se un'impresa vende a un consumatore vale la garanzia legale di conformità: il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro 2 anni dalla consegna e l'azione si prescrive in 26 mesi. Dal 2022 il consumatore non deve più denunciare il difetto entro 2 mesi dalla scoperta.
Come funziona la vendita con riserva di proprietà?
Il compratore riceve subito il bene e ne sopporta i rischi dalla consegna, ma ne diventa proprietario solo con il pagamento dell'ultima rata (art. 1523 c.c.). La riserva è opponibile ai creditori del compratore se risulta da un atto scritto con data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.). Il mancato pagamento di una sola rata che non supera un ottavo del prezzo non basta per risolvere il contratto (art. 1525 c.c.).
Cosa succede se l'acquirente paga in ritardo?
Tra imprese gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno dopo la scadenza, al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti, e il venditore ha diritto a 40 euro forfettari per le spese di recupero (D.Lgs. 231/2002). Nelle altre vendite sono dovuti gli interessi legali dalla mora (art. 1224 c.c.). Se l'inadempimento non è di scarsa importanza, il venditore può chiedere la risoluzione del contratto (artt. 1453 e 1455 c.c.).
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